Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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T.U. 13/01/2006

Art. 4 (Competenze legislative di Stato e Regioni) (artt. 1, 3, l. n. 109 del 1994) 1 Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie di propria competenza nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente codice relativamente alle materie oggetto di competenza esclusiva dello Stato e in conformità ai principi ricavabili dal presente codice relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente. 2 Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dell’articolo 117, comma secondo, lettera e), non possono prevedere una disciplina della qualificazione e selezione dei concorrenti, nonché di svolgimento delle procedure di gara, diversa da quella prevista nel presente codice Relazione all’articolo 4 L’articolo 4 al comma 1 delinea il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni in conformità al vigente testo dell’art. 117 Cost.

Art. 5 (Regolamento e capitolati) (art. 3, l. n. 109 del 1994; art. 6, comma 9, l. n. 537 del 1993) 1 Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva ed attuativa del presente codice nelle 2 materie oggetto di competenza legislativa statale esclusiva. 3 4 Fatto salvo il disposto dell’articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del genio militare, il 5 regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa 6 deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell’articolo 17, 7 comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 8 9 Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 10 con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle 11 attività produttive, dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del 12 Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime 13 parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può 14 essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive 15 modificazioni ed integrazioni del regolamento. 16

4. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:

a) programmazione dei lavori pubblici;

b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;

c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;

d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;

e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;

f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico dei contratti pub blici presso l’Osservatorio;

g) requisiti soggettivi, certificazioni di qualità, nonché qualificazione de- T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. gli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice;

h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;

i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnicoamministrativo;

l) procedure di esame delle proposte di variante;

m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;

n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 118; o) norme riguardanti le attività necessarie per l’avvio dell’esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento, p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione; q) tenuta dei documenti contabili. r) modalità e procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, sulle riserve dell'appaltatore; s) collaudo e attività di supporto tecnico- amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d’opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori. 17 Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'àmbito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea. 18 Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell’invito costituiscono parte integrante del contratto. 19 Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali è adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell’invito, costituisce parte integrante del contratto. 20 Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 7 può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali. Relazione all’articolo 5 Viene mutuata, con semplificazioni, la disciplina di cui all’articolo 3, l. n. 109 del 1994, che viene estesa anche a servizi e forniture, nonché settori esclusi. Viene previsto un unico regolamento per lavori, servizi, forniture e settori esclusi. I commi da 6 a 8 disciplinano i capitolati. L’articolo in commento si muove in una logica di semplificazione, anche allo scopo di evitare inutili duplicazioni tra regolamento e capitolati. Viene delimitato il confine tra regolamento e capitolati, attribuendo a questi ultimi natura contrattuale.

Art. 6 (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) (art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4, l. n. 109 del 1994; art. 25, comma 1, lett. c), l. n. 62 del 2005) 1 L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità. L’Autorità è connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa. L’Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall’ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire l’osservanza dei principi di cui all’articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorità amministrative indipendenti. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorità:

a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento;

b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del presente codice, verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione al presente codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione all’Osservatorio né a vigilanza dell’Autorità i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18;

c) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici;

d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;

e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici;

f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;

g) formula al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti proposte per la revisione del regolamento;

h) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento: h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali; h.2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti; h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all’articolo 7; h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell’esecuzione o a varianti in corso di esecuzione; h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori; h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;

i) sovrintende all'attività dell'Osservatorio di cui all’articolo 7;

l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;

m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 5: nell’esercizio di tale vigilanza l’Autorità può annullare, in caso di constata- T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. ta inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;

n) svolge, su iniziativa delle parti, attività di composizione delle controversie insorte tra stazioni appaltanti ed operatori economici durante le procedure di gara, in tempi ristretti e comunque non superiori a venti giorni; le modalità di svolgimento del procedimento sono individuate con regolamento dell’Autorità; o) svolge i compiti previsti dall’articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266. 1 Quando all’Autorità è attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo. 2 Nell'àmbito della propria attività l'Autorità può: a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti; b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato; c) disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. 3 Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio. 4 Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di par- tecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori a agli organismi di attestazione. 5 Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare è instaurato dall’amministrazione competente su segnalazione dell’Autorità e il relativo esito va comunicato all’Autorità medesima. 6 Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.

 

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